Decreto
Ministeriale n. 177
Roma,
10 luglio 2000
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola 1998/2001, sottoscritto in data 26 maggio 1999 che delinea una
nuova strategia di formazione del personale della scuola;
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo del comparto
scuola sottoscritto in data 3 agosto 1999 che contiene i criteri di
riferimento per il riconoscimento delle associazioni professionali e/o
disciplinari e per l'accreditamento di soggetti per la formazione
del personale della scuola;
VISTA
la Direttiva n.210 del 3 settembre 1999 concernente le azioni di formazione
del personale della scuola;
CONSIDERATA la rilevanza della formazione degli insegnanti
come leva strategica fondamentale per la riuscita delle riforme in
corso della scuola;
CONSIDERATA la necessità di un miglioramento qualitativo del
sistema di aggiornamento e di formazione del personale docente della
scuola attraverso la selezione, sulla base di criteri qualitativi,
dei soggetti che offrono formazione per il personale docente;
SENTITE le organizzazioni sindacali;
ATTESA l'esigenza di dover sostituire con il presente decreto
il D.M. n. 88 del 24.3.2000;
DECRETA
Art.
1 - Campo d'applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalità di accreditamento
dei soggetti che offrono formazione per il personale della scuola
e di riconoscimento delle associazioni professionali e delle associazioni
disciplinari collegate a comunità scientifiche quali soggetti qualificati
per attività di formazione.
2. Sono considerati soggetti di per sé qualificati per la formazione
del personale della scuola le Università, i Consorzi universitari
e interuniversitari, gli IRRSAE e gli Istituti pubblici di ricerca.
Art. 2 - Accreditamento dei soggetti che offrono formazione
1. I soggetti che offrono formazione, per essere accreditati
ai fini della realizzazione di progetti di interesse generale devono
farne domanda al Ministero della Pubblica Istruzione.
2. L'accreditamento ha la durata di tre anni e può essere
rinnovato su istanza dei singoli interessati.
3. L'accreditamento dei soggetti presuppone la presenza
dei seguenti requisiti:
· l'inclusione della formazione del personale della scuola tra
i fini istituzionali dell'ente o dell'agenzia, tenendo conto
delle finalità contenute nello statuto;
- attività formativa già svolta per lo sviluppo professionale del
personale della scuola comprovata da almeno tre anni di attività;
· esperienza accumulata nel campo della formazione;
· capacità logistiche per la realizzazione di programmi formativi
complessi;
· stabilità economica e finanziaria;
· attività di ricerca ed iniziative di innovazione metodologica sulla
formazione;
· realizzazione di iniziative di innovazione metodologica nel campo
della formazione;
· adeguato livello di professionalizzazione anche con riferimento
a specifiche certificazioni e accreditamenti ottenuti;
· padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio
e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione;
· significative esperienze di ricorso alle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione anche per la formazione a distanza e di apprendimento
in rete;
· documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei
processi di sviluppo professionale del personale nel sistema scolastico
italiano;
· specifica competenza di campo nelle aree progettuali di lavoro;
· disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la
valutazione delle azioni di formazione.
4. La procedura di accreditamento prevede due fasi successive:
All'atto della domanda, rivolta ad ottenere l'accreditamento
per la formazione, il soggetto interessato dichiara il possesso dei
requisiti di cui al comma precedente, documenta lo svolgimento di
tre iniziative di formazione rivolte al personale della scuola condotte
nell'arco dei tre anni precedenti e presenta un piano di iniziative
di formazione di interesse generale (almeno tre) da realizzare nei
successivi dodici mesi. Entro 90 giorni dalla presentazione della
domanda e sulla base della verifica della completezza della documentazione
fornita, il Comitato tecnico nazionale, composto di esperti indipendenti
nominati dal Ministro della Pubblica Istruzione, include il soggetto
in un elenco provvisorio.
Successivamente il Comitato predispone, con riferimento alle iniziative
previste dai piani di attività dei singoli soggetti, specifici interventi
di analisi e di verifica volti ad accertare il possesso dei requisiti
indicati nel comma precedente e la qualità delle azioni di formazione
svolte, condizioni queste per la successiva proposta di accoglimento
della domanda e per l'inclusione nell'elenco definitivo dei
soggetti accreditati da parte del Ministero.
5. Le iniziative formative promosse da soggetti inclusi nell'elenco
provvisorio o definitivamente accreditati sono riconosciute dall'amministrazione
scolastica.
6. L'elenco dei soggetti accreditati è di dominio pubblico
ed è disponibile presso gli uffici dell'amministrazione scolastica.
7. La perdita di requisiti, accertata attraverso il sistema
di ispezione, di monitoraggio e di valutazione di cui al successivo
art. 5, fa venir meno l'accreditamento, con l'adozione di
un provvedimento ministeriale di cancellazione dall'elenco.
Art. 3 - Qualificazione di associazioni professionali e disciplinari
1. Le associazioni professionali del personale della scuola
e le associazioni disciplinari collegate a comunità scientifiche possono
essere riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione come soggetti
qualificati per la formazione.
2. Il riconoscimento di soggetto qualificato ha la durata di
tre anni e può essere rinnovato su istanza della singola associazione.
3. Le iniziative formative promosse da associazioni qualificate
sono riconosciute dall'amministrazione scolastica.
4. I requisiti per il riconoscimento come soggetti qualificati
per la formazione degli insegnanti sono:
· attività formative svolte secondo criteri di qualità;
· adeguato livello di diffusione sul territorio nazionale, tale da
consentire interventi di livello almeno interregionale;
· effettiva consistenza organizzativa e logistica per assicurare la
realizzazione di progetti complessi;
· padronanza di approcci innovativi nel campo dello sviluppo professionale
degli insegnanti, anche con il ricorso alle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione;
· attività di ricerca condotta in relazione alla professione docente;
· attività di comunicazione professionale svolta;
· disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la
valutazione delle azioni di formazione.
5. La procedura di qualificazione prevede due fasi successive:
All'atto della domanda, rivolta ad ottenere il riconoscimento
di soggetto qualificato per la formazione continua del personale della
scuola, l'associazione interessata dichiara il possesso dei requisiti
di cui al comma 4, documenta lo svolgimento di tre iniziative di formazione
condotte nell'arco dei tre anni precedenti e presenta un piano
di iniziative di formazione (almeno tre) da realizzare nei successivi
dodici mesi. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e sulla
base della verifica della completezza della documentazione fornita,
il Comitato tecnico nazionale include l'associazione in un elenco
provvisorio.
Successivamente il Comitato predispone, con riferimento alle iniziative
previste dai piani di attività delle singole associazioni, specifici
interventi di analisi e di verifica volti ad accertare il possesso
dei requisiti indicati nel comma precedente e la qualità delle azioni
di formazione svolte, condizioni queste per la successiva proposta
di accoglimento della domanda e per l'inclusione nell'elenco
definitivo delle associazioni qualificate da parte del Ministero.
6. Tutti i soggetti qualificati riconosciuti come tali sono
inseriti in un elenco pubblico, disponibile presso gli uffici dell'amministrazione
scolastica.
7. La perdita di requisiti, accertata attraverso il sistema
di ispezione, di monitoraggio e di valutazione di cui al successivo
art. 5, fa venir meno la qualificazione, con l'adozione di un
provvedimento ministeriale di cancellazione dall'elenco.
Art. 4 - Informazione e monitoraggio delle attività di formazione
1. I soggetti accreditati, di cui all'art. 2 ed i soggetti
riconosciuti come qualificati, di cui all'art.3 si impegnano a
fornire al sistema informativo sulla formazione del personale della
scuola previsto dall'art. 12, comma 12, del contratto collettivo
nazionale integrativo, dati organizzati secondo un modello standard,
relativi alle iniziative proposte.
2. Dati relativi alle attività di formazione sono altresì comunicati
all'Amministrazione scolastica dai soggetti di per sé qualificati
di cui all'art. 1, comma 2.
3. Le attività di formazione sono oggetto di monitoraggio da
parte del Comitato Tecnico Nazionale di cui all'art. 5.
Art. 5 - Comitato Tecnico Nazionale
1. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento
e di qualificazione viene costituito, con successivo decreto, un Comitato
Tecnico Nazionale con il compito di verificare e di valutare le circostanze
che, dichiarate o documentate, sono gli indici di riferimento da utilizzare
rispettivamente per l'accreditamento e la qualificazione.
2. Il Comitato Tecnico Nazionale sarà composto di esperti esterni
ed interni all'amministrazione della pubblica istruzione, senza
oneri per lo Stato, salvo il pagamento, ove dovuto, del trattamento
di missione.
3. I componenti del Comitato Tecnico Nazionale non dovranno
avere alcun rapporto con i soggetti che parteciperanno alle procedure
di accreditamento e di qualificazione.
Art. 6 - Impugnative
1. Avverso la mancata inclusione nell'elenco provvisorio
predisposto dal Comitato Tecnico e avverso il provvedimento di diniego
dell'accreditamento o della qualificazione, è ammesso ricorso
al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni.
Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale per il bilancio
presso il Ministero della Pubblica Istruzione ed alla Corte dei Conti
per i controlli di legge.
IL MINISTRO